Ormai è certo ed appurato, nel governo italiano, oltre a nani, pagliacci e ballerine ci sono anche i razzisti.
Dopo le impronte digitali ai Rom, la Bossi-Fini, la proposta dei vagoni della metro differenziati, le battute di dubbio gusto sul colore della pelle del presidente americano ed il futuro reato di immigrazione clandestina, condito con la possibilità di farsi giustizia da se (grazie alla legalizzazione delle ronde), che quei comunisti di Amnesty International hanno bollato come leggi discriminatorie contro le minoranze etniche, ora rimandiamo in mezzo al mare dei poveri disgraziati in condizioni precarie; e dove li mandiamo..... in Libia, famosissimo paese ospitale e tollerante.
La domanda è…..perché?
Perché sono criminali, come dice Roberto Maroni, o perché non vogliamo un Italia multietnica? parole del vostro presidente del consiglio. Perché abbiamo paura dell’uomo nero, o semplicemente perché in Italia al governo c’è un partito secessionista e razzista, fondato su principi anticostituzionali?
Risultato…..tutto il mondo, giustamente ci considera dei razzisti.
Beh direte voi, saranno quegli sporchi comunisti anti-berlusconiani, che se la prendono sempre con lui….si, in effetti sono quei bolscevichi dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che hanno intimato l’interruzione dei respingimenti, ribadendo che la nuova politica del governo italiano si pone in contrasto con i principi di non respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra, e che in caso contrario ci saranno ripercussioni di diritto internazionale.
Forse parlare di leggi razziali equiparandole a quelle del regima fascista è un po’ troppo, ma la strada intrapresa mi sembra molto pericolosa. Se poi aggiungiamo i tentativi di controllare la magistratura, il monopolio dell'informazine, i tentativi di sopprimere la libertà di stampa e di opinione, l'impunibilità delle alte cariche dello stato, beh forse c’è da preoccuparsi per il futuro…….
Nota, per chi non sapesse che cos’è il “diritto di Asilo” (procedura per il riconoscimento della protezione internazionale):
Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione dallo Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti.
Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga.
Gli agenti di questa persecuzione o danno grave possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliano fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave.
Non può essere riconosciuto rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria chi rientra nelle seguenti categorie:
-chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; -chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato; -chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
d) "razza"e) "opinione politica".Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni.
-il rilascio del titolo di viaggio per rifugiati per potersi recare all’estero;
-il rilascio del tesserino di rifugiato che consente ulteriori rinnovi e pratiche;
-di fare richiesta di cittadinanza per naturalizzazione dopo soli 5 anni;
-di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge, ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;
-accesso all’occupazione;
-accesso all’istruzione;
-assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.
Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione come stabilito dalla Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa;b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
Gli atti di persecuzione possono, tra l’altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l’umanità;f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia
Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibili ai motivi di:
a) "religione";b) "nazionalità"; c) "particolare gruppo sociale";
Il riconoscimento dello status di rifugiato consente:
-il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni;